mancato rilascio di quietanza


 

Not. Anna Gaudiano, 02.01.2000, chiede:

 

Tizio, imprenditore edile, acquista nell'anno 2000, un terreno edificabile per il prezzo di £.282.000.000.

 

Nell'atto parte del prezzo viene e dilazionato.

 

Mi viene oggi richiesto di stipulare atto di compravendita di una porzione del fabbricato nel frattempo costruito sul terreno predetto con contestuale mutuo richiesto dall'acquirente.


Richiesto di fornire l'atto di quietanza conseguente all'avvenuto pagamento del prezzo, il costruttore-venditore si rifiuta: sono state vendute altre porzioni dello stesso fabbricato e nessuno dei colleghi ha chiesto atti di quietanza o simili…

 

Mi chiedo e vi chiedo: non esiste più nel nostro ordinamento la risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive?

 

Come faccio a sapere che il prezzo dell'atto di provenienza è stato realmente pagato?

 

E dunque come faccio a garantire l'acquirente se è vero, come è vero, che "resoluto jure dantis... "?

 

 


Not. Diego Podetti,

Not. Giuseppe Pappalardo, rispondono: 

 

Art. 2652 , n. 1, c.c.: le domande di risoluzione... non pregiudicano i diritti acquisiti dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda."

 

 


Not. P. Di Maria,

Not Vito Erasmo Dimita, concordano:

 

Ritengo abbiano ragione gli altri colleghi.


Ai sensi dell'art. 1458, c. 2, c.c., la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale.


L'eventuale inadempimento potrebbe avere altri risvolti (fallimento, revocatorie), ma ciò riguarda altri problemi eventualmente da valutare prudentemente.

 

Ne consegue che il terzo acquista bene, anche se l'originaria compravendita venisse risolta per inadempimento.

 

Unica eccezione è la preventiva trascrizione della domanda di risoluzione.


Ed è proprio per ovviare a queste conseguenze che il codice civile prevede, a favore del venditore, l'ipoteca legale.


Nel caso, pertanto, se c'è stata rinunzia all'ipoteca legale, e se non risulta trascritta una domanda di risoluzione, l'atto di vendita può essere ricevuto con tutte le garanzie del caso per l'acquirente.